Con l’entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, il Governo ha attribuito agli Ordini l’onere della verifica e gli adempimenti in merito all’obbligo vaccinale previsto per i Medici e gli Odontoiatri iscritti agli Albi Professionali.
Poiché nei prossimi giorni è previsto l’avvio degli adempimenti previsti dal Decreto, al fine di fornirle alcune informazioni utili alla gestione delle procedure previste dalla normativa attualmente in vigore, Vi invitiamo a leggere con attenzione la presente comunicazione.
Fasi del procedimento |
Note |
1. La Federazione nazionale degli Ordini (FNOMCeO) trasmette ai singoli Ordini, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) l’elenco dei Medici e Odontoiatri che NON risultano in regola con l’obbligo vaccinale* |
* L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo |
2. L’Ordine invita gli interessati tramite diffida a mezzo PEC a produrre, entro cinque giorni dalla consegna della richiesta (recapito nella casella PEC), la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito** |
** In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
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3. Decorsi i predetti termini qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale***. |
*** La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. |
Modalità di comunicazione da parte dell’Ordine:
L’Ordine trasmette l’invito di cui al punto 2 della precedente tabella esclusivamente tramite PEC. La invitiamo pertanto a verificare quotidianamente la presenza di eventuali messaggi. Per gli indirizzi attivati in convenzione con l’Ordine, qualora fosse necessario ripristinare la password, è possibile seguire la procedura disponibile sul sito https://omceo.webmailpec.it . Ricordiamo che è possibile impostare un alert affinché si riceva un messaggio nella propria casella mail standard qualora pervenga una PEC.
N.B. La mancata consultazione della casella PEC non esime dagli effetti giuridici e amministrativi dei messaggi consegnati, anche se non letti.
Modalità di comunicazione da parte degli Iscritti
Per inviare le comunicazioni in merito agli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale, gli iscritti devono utilizzare esclusivamente il proprio indirizzo PEC, inserendo come oggetto “Adempimenti DL 172/2021” e indirizzando la comunicazione esclusivamente a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Attenzione: Per facilitare la gestione documentale da parte della segreteria, invitiamo a NON TRASMETTERE preventivamente alcun tipo di documentazione (certificati vaccinali, esoneri, green pass, ecc.) di propria iniziativa, ma di provvedere solo ed esclusivamente a seguito all’eventuale ricevimento della diffida via PEC di cui al punto 2 della precedente tabella.
FAQ - Cosa fare se…
- Si è assolto l’obbligo vaccinale, comprensivo della terza dose e NON si riceve la diffida: NON occorre inviare alcun documento. Si consiglia comunque di verificare almeno due volte alla settimana la casella PEC, per evitare di trascurare comunicazioni generate da disguidi dovuti a eventuali errori della piattaforma nazionale DGC.
- Si è assolto l’obbligo vaccinale, comprensivo della terza dose e si riceve comunque la diffida: inviare il certificato vaccinale all’Ordine, a mezzo PEC.
- Si è assolto all’obbligo vaccinale primario, comprensivo di 2 dosi:
Verificare quando decorre la scadenza dei 5 mesi dalla seconda dose e provvedere per tempo alla somministrazione della dose booster. In caso di ricezione di comunicazione da parte dell’Ordine, provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta (vedi punto 2 della tabella).
- Si è ricevuta solo la prima dose di vaccino: Proseguire con il calendario di somministrazione previsto. In caso di ricezione di comunicazione da parte dell’Ordine, provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta (vedi punto 2 della tabella).
- Si è contratto il virus e ci si trova in fase di positività o avvenuta guarigione: Trasmettere il certificato di Differimento della vaccinazione, rilasciabile solo ed esclusivamente dal proprio Medico di Medicina Generale, redatto secondo le direttive ministeriali. Al termine del periodo di differimento occorre provvedere alla vaccinazione o produrre un nuovo certificato.
- Si ha diritto all’esonero dalla vaccinazione: Trasmettere il certificato di esonero, rilasciato solo ed esclusivamente dal proprio Medico di Medicina Generale, redatto secondo le direttive ministeriali. Al termine del periodo di esonero occorre provvedere alla vaccinazione o produrre un nuovo certificato.
- Si è assolto l’obbligo vaccinale all’estero: Trasmettere il certificato vaccinale, con indicazione delle date di somministrazione e la tipologia di vaccino. Seguiranno indicazioni da parte dell’Ordine.
Si ricorda che, qualora si ometta di rispondere all’invito a produrre documentazione (vedi punto 2 della tabella) o si trasmettano documenti non previsti dalla predetta normativa, l’Ordine dovrà provvedere ex lege alla sospensione dall’esercizio professionale.