Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni, è opportuno segnalare che è intervenuta la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42, la quale, così come illustrato nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, prevede al comma 789 dell’ articolo 1 la modifica del novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.
Il comma in esame sostituisce integralmente l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall’articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a)) e i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (lett. b)).
Viene tra l’altro soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, ai produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (art. 190, comma 6, D.Lgs. 152/2006).
Pertanto, da quanto sopra esposto si evince che gli studi medici e odontoiatrici mono-professionali e associati (non organizzati in forma d'impresa), e i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e convenzionati sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma permane la prescrizione di conservazione del formulario di identificazione del rifiuto per almeno tre anni.




